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Appalti, chiarimenti su sicurezza e obblighi contributivi
Dal Ministero del Lavoro una circolare di sintesi per
riconoscere un appalto genuino
15/02/2011 - Risolvere le problematiche connesse agli appalti
che possono avere ripercussioni su sicurezza, illeciti e obblighi
contributivi. È l'obiettivo della Circolare 5/2011, predisposta dal
Ministero del Lavoro per la modernizzazione del quadro normativo di
riferimento.
Il testo chiarisce il significato di appalto "genuino", gli
obblighi retributivi, i criteri di scelta dei contraenti, la
responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali
subappaltatori, il ricorso alla certificazione, nonché la
disciplina per la salute e sicurezza del lavoro.
Un appalto può essere considerato genuino quando è
possibile accertare chi esercita il potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati. È inoltre
necessaria una valutazione sull'attività appaltata, la durata del
contratto e l'organizzazione dei mezzi necessari per la
realizzazione dell'opera.
Secondo il Ministero del Lavoro assume rilievo anche l'accertamento
del rischio d'impresa, soprattutto quando
l'appaltatore opera nei confronti di un unico committente. Si tiene
quindi presente se l'appaltatore esercita già abitualmente
un'attività imprenditoriale, svolge una propria attività produttiva
in maniera evidente e comprovata e opera per conto di differenti
imprese.
Il Ministero ha chiarito che, in presenza di tutti i requisiti
essenziali, tra cui iscrizione al registro delle imprese e
regolarità contributiva, non viene pregiudicata la genuinità del
contratto se i dipendenti o i subappaltatori utilizzano strumenti
di proprietà del committente o dell'appaltatore.
In caso di appalti illeciti o fraudolenti, sono
previste sanzioni pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e
giornata di occupazione. La multa subisce un incremento di altri 20
euro se l'appalto illecito è stato predisposto per eludere i
diritti dei lavoratori stabiliti da norme o contratti
collettivi.
Tra i requisiti che consentono di valutare la regolarità degli
appalti c'è anche il rispetto degli obblighi
contributivi. Nell'appalto privato il trattamento
retributivo minimo è determinato dalla contrattazione collettiva.
All'interno dello stesso appalto, possono esserci divaricazioni
salariali tra i dipendenti del committente e quelli
dell'appaltatore. Nell'ambito dell'edilizia l'applicazione del
contratto collettivo costituisce requisito essenziale per il
rilascio del Durc. Gli stessi standard devono essere rispettati
dagli imprenditori che partecipano ad appalti pubblici.
In materia di sicurezza sul lavoro negli appalti,
la circolare ricorda che le misure più efficienti di prevenzione
vengono realizzate con l'elaborazione del DUVRI, Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali, e con azioni di
monitoraggio.
Tra gli aspetti analizzati dal Ministero del Lavoro spiccano anche
la qualificazione professionale delle imprese in materia di
sicurezza sul lavoro, il cartellino di identificazione dei
lavoratori coinvolti nell'appalto, e il meccanismo della
patente a punti, che prevede la decurtazione di un
punteggio in base alle violazioni commesse in materia sicurezza,
col divieto di continuare ad operare nel settore edile in caso di
azzeramento.
Nella scelta dei contraenti, le stazioni
appaltanti pubbliche devono quindi porre attenzione al costo del
lavoro e alla sicurezza, che, anche in presenza del criterio del
massimo ribasso, non possono essere oggetto d'asta, in quanto costi
"insopprimibili" legati alla tutela dei diritti fondamentali dei
lavoratori. Per questo il Ministero, rifacendosi agli orientamenti
dell'Unione Europea, raccomanda di ricorrere al criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di indicare
esplicitamente gli obblighi nei capitolati. Ricorda poi come il
dialogo competitivo, regolato dal Codice Appalti, sia più
flessibile e indicato ai casi complessi.
La circolare spiega anche le dinamiche della responsabilità
solidale. Negli appalti privati il committente è obbligato
in solido con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, nel
limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere
il trattamento retributivo e i contributi dovuti. Questo limite
temporale vale per le azioni intraprese dagli istituti
previdenziali verso il responsabile solidale. Resta invece fermo il
termine di cinque anni per il recupero dei contributi nei confronti
del datore di lavoro. Negli appalti pubblici la responsabilità
solidale scatta nei rapporti tra appaltatore e
subappaltatore.
Data la complessità dei rapporti che si instaurano nell'ambito
degli appalti, il Ministero suggerisce infine il ricorso alla
certificazione.
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