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Edilizia economica e popolare, Legge 167/1962
Riportiamo di seguito il testo della legge 18
aprile 1962 n. 167 sull'edilizia di tipo economica e
popolare:
1. I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che
siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle
zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico
o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e
sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del
Consiglio comunale, alla formazione del piano.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con un suo decreto,
disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano
avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito
motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la
necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti
condizioni:
a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o
turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento secondo i dati
ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a
1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento demografico
straordinario;
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane
superiore all'8 per cento.
Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la
formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente
legge.
La Regione può disporre, a richiesta di una delle
amministrazioni comunali interessate, la costituzione di corsorzi
obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona
consortili.
2. Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di
entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui all'art.
1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro
per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato il piano, il
Prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su
richiesta del comune, provvede alla nomina di un commissario per la
formazione del piano.
Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni
dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30
giorni a conoscenza del Consiglio comunale.
3. L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata
in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per
un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore
al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno
complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.
Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle
zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori
vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato
urbano.
Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali
insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia
richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta
necessaria per la realizzazione del piano.
Ove si manifesti l'esigenza di reperine in parte le aree per la
formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia
residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque
necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere
con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma
della presente legge costituisce variante al piano regolatore.
Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate
all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi
sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato
a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'articolo 8
della presente legge.
I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano
regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per
l'approvazione. In tali ipotesi il piano delle zone suddette,
approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante
in sede di approvazione del piano regolatore.
4. Il piano deve contenere i seguenti elementi:
a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad
opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici
o di culto;
b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della
tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria
dei singoli edifici;
c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui
occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a
soddisfare prevedibili esigenze future.
5. Il progetto del piano è costituito dai seguenti
elaborati:
1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le
previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista,
le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa
individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;
2) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata
sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'art.
4;
3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;
4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona
esecuzione del piano;
5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della
spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per
l'attuazione del piano.
6. Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte
del Consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella
segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.
Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico
mediante avviso da affiggere all'albo del Comune e da inserire nel
Foglio annunzi legali della Provincia, nonché mediante
manifesti.
Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunzi
legali, gli interesiati possono presentare al Comune le proprie
opposizioni.
Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria
comunale, il sindaco comunica il piano anche alle competenti
Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui
quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano
in uso di dette Amministrazioni.
Le Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro
eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione.
7. Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonché
il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente
art. 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti
gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle
osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale
alle opere pubbliche.
8. I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere
pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, se non
comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono
opposizioni od osservazioni da parte delle Amministrazioni centrali
dello Stato.
Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi
siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al
comma che precede, il provveditore regionale alle opere pubbliche,
riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette, entro trenta
giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una
relazione della sezione urbanistica regionale. In tal caso i piani
sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai
due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.
Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è depositato,
con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione
del pubblico.
Dell'eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con
atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario
degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla
inserzione nella Gazzetta Ufficiale.
Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del
piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di
fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso
pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai
limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio
comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo
3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.
9. I piani approvati ai sensi del precedente art. 8 hanno
efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed
hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta
del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, per non oltre due anni.
L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di
indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici
in esso previsti.
L'indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione
di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la
dichiarazione di idoneità preveduta dall'art. 8 della legge 9
agosto 1954, numero 645.
Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il
periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma
degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'art.
1.
10. I Comuni ed i Consorzi, di cui all'art. 1, ultimo comma,
possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino
ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e
sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle,
previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a
norma del successivo art. 16, ad enti o privati che si impegnino a
realizzare la costruzione di case economiche o popolari.
Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del
prezzo di acquisto o dell'indennità di esproprio, maggiorato delle
spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici,
tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi
edificabili.
Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la
costruzione di case popolari:
a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni;
b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello
Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) dall'I.N.A.-Casa;
d) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari
a favore dei propri soci;
e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani;
f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che
costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di
futura vendita, non aventi scopo di lucro.
Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le
aree che intendono scegliere e l'entità delle costruzioni che sulle
stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni
anno.
11. Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al
fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati
nel precedente articolo 10 e per i servizi di carattere generale di
cui al successivo art. 19, tenendo conto delle aree già prescelte
dal Comune o dal Consorzio per l'esecuzione del proprio programma e
per l'utilizzazione, ai fini del primo comma dell'articolo 10,
delle aree di cui all'art. 16, sulle quali i proprietari abbiano
richiesto di costruire in proprio case popolari, viene compilato,
tenendo conto dell'esigenza del coordinato utilizzo delle aree,
l'elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da
parte degli enti stessi.
Nel caso di piano comunale, l'elenco è compilato da una
Commissione presieduta dal Sindaco e composta:
a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
b) del capo dell'Ufficio tecnico comunale;
c) dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o di un suo
delegato;
d) del presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case
popolari o di un suo delegato;
e) di un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.
Nel caso di piano consorziale, la composizione della Commissione
rimane invariata, per quanto riguarda le lettere c) d) ed e). I
membri di cui alle lettere a) e b) si ripetono per ciascun Comune,
aderente al Consorzio. Il presidente di questo presiede la
Commissione.
Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'art. 10.
12. L'indennità di espropriazione delle aree è determinata
dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13
della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindàco
l'indennità fissata.
In aggiunta all'indennità, è contemporaneamente corrisposta al
proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno
calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del
piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per
cento dell'importo medio degli indennizzi o, mancanza, dei prezzi
di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro
quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella
zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o
frazioni di anno.
13. Il Prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la
indennità determinata ai proprietari interessati i quali entro il
perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere
disposti ad un accordo bonario sull'indennità stessa. Tale
dichiarazione è dal Prefetto comunicata all'ente al quale l'area è
stata destinata.
14. Qualora nel termine indicato nell'art. 13, non sia
intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato
seguito dall'atto di cessione, il Prefetto, ricevuta la prova
dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura
pari a quella indicata nell'art. 12, emette immediatamente il
decreto di espropriazione.
Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di
espropriazione non interrompe il corso della espropriazione stessa
e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere
proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di
notificazione del decreto di espropriazione.
15. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di
diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle
aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso
di questa né impedirne gli effetti.
Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi,
compresi quelli di uso civico si trasferiscono, ad ogni effetto,
sulla indennità di espropriazione.
16. I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai
sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli
usi previsti dall'articolo, 4, lettere a) e c), possono, entro il
mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di
costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi
caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare.
Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme
della Commissione di cui all'art. 11, richiesto ai fini del
coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non
sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'art.
10.
I progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Ufficio
del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni
siano di tipo economico o popolare.
Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui
all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico
dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e
devono essere rimborsate al Comune all'atto della concessione della
licenza edilizia.
Il Comune ha la facoltà di affidare l'esecuzione delle opere
stesse ai proprietari, con le modalità e per l'importo di spesa
relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione
prevista all'articolo 18, quarto comma.
Nella convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota
delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta
a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile
consentito.
17. I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell'art.
16 devono iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla
data di comunicazione dell'ottenuta licenza e ultimarle entro il
biennio dall'inizio della costruzione.
L'accertamento dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni
è effettuato dagli Uffici del genio civile.
Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine
di centoventi giorni, le aree relative sono destinate ad acquisti
od espropriazioni secondo le norme della presente legge, ma il
prezzo di acquisto o l'indennità sono corrisposte al proprietario
con una riduzione del 10 per cento a titolo di penale.
L'ammontare della penale è versato al Comune direttamente
dall'acquirente o espropriante ed è impiegato dal Comune per
l'acquisto o l'esproprio delle aree a norma della presente legge e
per l'esecuzione delle aree di cui al successivo art. 19.
Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei
termini di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro
per i lavori pubblici promuove l'espropriazione della costruzione
per completarla e destinarla alle categorie di cui alla legge 9
agosto 1954, n. 640.
Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può
superare l'ammontare dell'indennizzo calcolato, per
l'espropriazione dell'area, ai sensi dell'articolo 12, oltre, per
le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il
migliorato.
I termini di cui al primo comma del presente articolo possono
essere congruamente prorogati dalla Commissione di cui all'art. 11,
qualora si tratti di costruzione destinata ad alloggi del
proprietario dell'area e per la quale il proprietario stesso abbia
fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi vigenti
sull'edilizia economica o popolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le
costruzioni effettuate sulle aree cedute dai comuni a norma del
primo comma dell'art. 10.
18. L'Ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle
costruzioni di cui agli artt. 16 e 17 per assicurarne la
rispondenza alle norme della presente legge: qualora ne constati
l'inosservanza ordina l'immediata sospensione dei lavori, con
riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle
costruzioni.
In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si
applicano le sanzioni prevedute dall'art. 41, lettera b), della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al
presente articolo è rilasciata previa presentazione al Comune di un
certificato dell'Ufficio del genio civile attestante che la
costruzione eseguita è conforme al progetto vistato ai sensi del
primo comma.
Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della
dichiarazione di abitabilità, gli alloggi di cui è ammessa la
costruzione a norma dell'articolo 16 possono essere dati in
locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con
il Comune e rapportato al costo di costruzione dell'alloggio più le
corrispondenti quote del valore dell'area, nella misura determinata
dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 12, e
dell'importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a
carico del proprietario ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma. Il
costo di costruzione dell'alloggio e l'importo delle opere di
urbanizzazione primaria sono stabiliti nella stessa convenzione, la
quale deve essere stipulata con il Comune prima
della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve
essere trascritta a cura del proprietario ed è ammessa ai benefici
dell'articolo 20, primo e secondo comma.
19. I comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto
ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione
dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei
pubblici servizi delle zone incluse nei piani, utilizzate dagli
enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia
economica e popolare e da cooperative edilizie.
20. Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti
disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli
artt. 13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione
a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.
Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per
qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della
presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque
anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dai benefici fiscali
previsti dal presente articolo.